Ecco come la Direttiva NIS2 definisce i “sistemi di rete e di informazione”:

NIS2 Frequently Asked Questions

La Direttiva NIS2, nello specifico all’Articolo 6, Punto 1, definisce i “sistemi di rete e di informazione” come:

  • (a) una rete di comunicazione elettronica come definita al punto (1) dell’Articolo 2 della Direttiva (UE) 2018/1972;
  • (b) qualsiasi dispositivo o gruppo di dispositivi interconnessi o correlati, uno o più dei quali, in base a un programma, esegue il trattamento automatico di dati digitali; oppure
  • (c) dati digitali archiviati, trattati, recuperati o trasmessi tramite le apparecchiature di cui ai punti (a) e (b) ai fini del loro funzionamento, utilizzo, protezione e manutenzione.
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Questa definizione comprende tre elementi principali:

  • Le tradizionali reti di comunicazione elettronica così come definite dalla normativa dell’UE.
  • Dispositivi individuali o interconnessi capaci di eseguire il trattamento automatico di dati digitali, includendo un’ampia gamma di dispositivi informatici.
  • I dati digitali stessi, comprendendo i loro diversi stati (archiviati, trattati, recuperati, trasmessi) e la loro connessione con il funzionamento, utilizzo, protezione e manutenzione delle reti e dei dispositivi sopra menzionati.

Questa definizione completa garantisce che la Direttiva NIS2 copra la vasta gamma di sistemi e dati fondamentali per le moderne aziende e organizzazioni in diversi settori.

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