Come affronta la Direttiva NIS2 gli incidenti transfrontalieri e la cooperazione tra Stati Membri?

NIS2 Frequently Asked Questions

La Direttiva NIS2 riconosce la natura sempre più interconnessa dei sistemi digitali e il potenziale impatto transfrontaliero degli incidenti di cybersicurezza. Essa stabilisce diversi meccanismi per facilitare la cooperazione e le azioni coordinate tra gli Stati Membri nell’affrontare tali incidenti.

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Notifica degli Impatti Transfrontalieri

  • La Direttiva pone l’accento sull’importanza di notificare tempestivamente le parti interessate in caso di incidenti significativi di cybersicurezza, in particolare quelli con potenziali impatti transfrontalieri.
  • L’Articolo 23 della Direttiva richiede alle entità essenziali e importanti di includere informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri nelle notifiche di incidente inviate al proprio CSIRT o all’autorità competente.
  • Queste informazioni aiutano i CSIRT e le autorità competenti a valutare l’entità dell’incidente e a determinare se sia necessario attivare la cooperazione transfrontaliera.

Condivisione delle Informazioni e Cooperazione

  • La Direttiva NIS2 promuove la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra gli Stati Membri a diversi livelli.
  • Gruppo di Cooperazione: La Direttiva istituisce un Gruppo di Cooperazione, composto da rappresentanti delle autorità competenti di ciascun Stato Membro, per supportare e facilitare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.
  • Questo Gruppo svolge un ruolo chiave nello sviluppo di una comprensione comune delle minacce e delle vulnerabilità informatiche, nella condivisione delle migliori pratiche, nel coordinamento delle risposte politiche e nel rafforzamento della fiducia tra gli Stati Membri.
  • Rete dei CSIRT: La Direttiva crea una rete di CSIRT nazionali per promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace.
  • Questa rete facilita lo scambio di informazioni tecniche sugli incidenti, le vulnerabilità e le misure di mitigazione, e supporta gli Stati Membri nella gestione degli incidenti transfrontalieri.
  • La rete stabilisce anche procedure per la richiesta e la fornitura di assistenza reciproca tra gli Stati Membri nella gestione degli incidenti.
  • Punti di Contatto Unici (SPOC): Ogni Stato Membro è tenuto a designare un Punto di Contatto Unico (SPOC) che funge da punto di collegamento centrale per la cooperazione transfrontaliera in materia di cybersicurezza.
  • Gli SPOC facilitano la comunicazione e il coordinamento tra le autorità competenti, i CSIRT e altri enti rilevanti, sia all’interno dell’UE sia con Paesi terzi e organizzazioni internazionali.
  • EU-CyCLONe: La Direttiva istituisce la European Cyber Crisis Liaison Organisation Network (EU-CyCLONe) per supportare la gestione coordinata di incidenti e crisi di cybersicurezza su larga scala a livello operativo.
  • EU-CyCLONe riunisce rappresentanti delle autorità di gestione delle crisi informatiche degli Stati Membri per facilitare lo scambio di informazioni, coordinare le attività di risposta e supportare il processo decisionale durante gli incidenti di maggiore entità.

Assistenza Reciproca

  • La Direttiva NIS2 prevede disposizioni per l’assistenza reciproca tra gli Stati Membri nelle attività di indagine e risposta agli incidenti di cybersicurezza.
  • L’Articolo 37 consente a un’autorità competente di uno Stato Membro di richiedere assistenza a un altro Stato Membro nei casi in cui:
  • Un’entità fornisca servizi in più Stati Membri.
  • I sistemi informativi e le reti di un’entità siano ubicati in più Stati Membri.
  • L’autorità richiedente può chiedere assistenza nella raccolta di informazioni, nella conduzione di indagini, nell’adozione di azioni di enforcement e in altre attività correlate all’incidente.
  • L’autorità richiesta deve fornire assistenza a meno che non ritenga di non essere competente, che la richiesta sia sproporzionata o che sia contraria ai propri interessi nazionali fondamentali.

Azioni di Supervisione Congiunta

  • La Direttiva NIS2 prevede la possibilità di condurre azioni di supervisione congiunta tra le autorità competenti di diversi Stati Membri in determinate circostanze.
  • Quando un’entità è stabilita in più Stati Membri, le autorità competenti di quegli Stati devono cooperare, fornire assistenza reciproca e possono svolgere azioni di supervisione congiunte.
  • Questa disposizione mira a garantire un’applicazione coerente dei requisiti della Direttiva per le entità che operano a livello transfrontaliero.

Altri Meccanismi di Cooperazione

  • Oltre ai meccanismi specifici sopra descritti, la Direttiva NIS2 incoraggia una più ampia cooperazione tra gli Stati Membri in materia di cybersicurezza.
  • La Direttiva promuove lo scambio di migliori pratiche, lo sviluppo di programmi congiunti di formazione ed esercitazione, e la creazione di accordi bilaterali o multilaterali per rafforzare la cooperazione in materia di cybersicurezza.

In generale, la Direttiva NIS2 istituisce un quadro completo per affrontare gli incidenti di cybersicurezza transfrontalieri e promuovere la cooperazione tra gli Stati Membri. Rafforzando i requisiti di notifica, istituendo meccanismi di cooperazione dedicati e facilitando l’assistenza reciproca, la Direttiva mira a migliorare la capacità collettiva dell’UE di prevenire, rilevare e rispondere alle minacce informatiche che superano i confini nazionali.

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