La Direttiva NIS2 riconosce la natura sempre più interconnessa dei sistemi digitali e il potenziale impatto transfrontaliero degli incidenti di cybersicurezza. Essa stabilisce diversi meccanismi per facilitare la cooperazione e le azioni coordinate tra gli Stati Membri nell’affrontare tali incidenti. Per le organizzazioni che rientrano nel perimetro, comprendere questi obblighi è il primo passo verso un percorso strutturato di conformità alla NIS2.
Notifica degli impatti transfrontalieri
- La Direttiva pone l’accento sull’importanza di notificare tempestivamente le parti interessate in caso di incidenti significativi di cybersicurezza, in particolare quelli con potenziali impatti transfrontalieri.
- L’Articolo 23 della Direttiva richiede alle entità essenziali e importanti di includere informazioni sugli eventuali impatti transfrontalieri nelle notifiche di incidente inviate al proprio CSIRT o all’autorità competente.
- Queste informazioni aiutano i CSIRT e le autorità competenti a valutare l’entità dell’incidente e a determinare se sia necessario attivare la cooperazione transfrontaliera.
Direttiva NIS2: Condivisione delle informazioni e cooperazione
- La Direttiva NIS2 promuove la condivisione delle informazioni e la cooperazione tra gli Stati Membri a diversi livelli.
- Gruppo di Cooperazione: La Direttiva istituisce un Gruppo di Cooperazione, composto da rappresentanti delle autorità competenti di ciascun Stato Membro, per supportare e facilitare la cooperazione strategica e lo scambio di informazioni.
- Questo Gruppo svolge un ruolo chiave nello sviluppo di una comprensione comune delle minacce e delle vulnerabilità informatiche, nella condivisione delle migliori pratiche, nel coordinamento delle risposte politiche e nel rafforzamento della fiducia tra gli Stati Membri.
- Rete dei CSIRT: La Direttiva crea una rete di CSIRT nazionali per promuovere una cooperazione operativa rapida ed efficace.
- Questa rete facilita lo scambio di informazioni tecniche sugli incidenti, le vulnerabilità e le misure di mitigazione, e supporta gli Stati Membri nella gestione degli incidenti transfrontalieri.
- La rete stabilisce anche procedure per la richiesta e la fornitura di assistenza reciproca tra gli Stati Membri nella gestione degli incidenti.
- Punti di Contatto Unici (SPOC): Ogni Stato Membro è tenuto a designare un Punto di Contatto Unico (SPOC). Lo SPOC funge da punto di collegamento centrale per la cooperazione transfrontaliera in materia di cybersicurezza.
- Gli SPOC facilitano la comunicazione e il coordinamento tra le autorità competenti, i CSIRT e altri enti rilevanti, sia all’interno dell’UE sia con Paesi terzi e organizzazioni internazionali.
- EU-CyCLONe: La Direttiva istituisce la European Cyber Crisis Liaison Organisation Network (EU-CyCLONe) per supportare la gestione coordinata di incidenti e crisi di cybersicurezza su larga scala a livello operativo.
- EU-CyCLONe riunisce rappresentanti delle autorità di gestione delle crisi informatiche degli Stati Membri. Il fine è di facilitare lo scambio di informazioni, coordinare le attività di risposta e supportare il processo decisionale durante gli incidenti di maggiore entità.
Assistenza reciproca
- La Direttiva NIS2 prevede disposizioni per l’assistenza reciproca tra gli Stati Membri nelle attività di indagine e risposta agli incidenti di cybersicurezza.
- L’Articolo 37 consente a un’autorità competente di uno Stato Membro di richiedere assistenza a un altro Stato Membro nei casi in cui:
- Un’entità fornisca servizi in più Stati Membri.
- I sistemi informativi e le reti di un’entità siano ubicati in più Stati Membri.
- L’autorità richiedente può chiedere assistenza nella raccolta di informazioni, nella conduzione di indagini, nell’adozione di azioni di enforcement e in altre attività correlate all’incidente.
- L’autorità richiesta deve fornire assistenza a meno che non ritenga di non essere competente, che la richiesta sia sproporzionata o che sia contraria ai propri interessi nazionali fondamentali.
Azioni di supervisione congiunta
- La Direttiva NIS2 prevede la possibilità di condurre azioni di supervisione congiunta tra le autorità competenti di diversi Stati Membri in determinate circostanze.
- Quando un’entità è stabilita in più Stati Membri, le autorità competenti di quegli Stati devono cooperare, fornire assistenza reciproca e possono svolgere azioni di supervisione congiunte.
- Questa disposizione mira a garantire un’applicazione coerente dei requisiti della Direttiva per le entità che operano a livello transfrontaliero.
Direttiva NIS2: Altri meccanismi di cooperazione
- Oltre ai meccanismi specifici sopra descritti, la Direttiva NIS2 incoraggia una più ampia cooperazione tra gli Stati Membri in materia di cybersicurezza.
- La Direttiva promuove lo scambio di migliori pratiche, lo sviluppo di programmi congiunti di formazione ed esercitazione, e la creazione di accordi bilaterali o multilaterali per rafforzare la cooperazione in materia di cybersicurezza.
La Direttiva NIS2 istituisce un quadro completo per affrontare gli incidenti di cybersicurezza transfrontalieri e promuovere la cooperazione tra gli Stati Membri. Rafforzando i requisiti di notifica, istituendo meccanismi di cooperazione dedicati e facilitando l’assistenza reciproca, la Direttiva mira a migliorare la capacità collettiva dell’UE di prevenire, rilevare e rispondere alle minacce informatiche che superano i confini nazionali. Per approfondire il quadro normativo di riferimento, è disponibile il documento ufficiale della Direttiva NIS2; per chi vuole capire da dove nasce questo impianto, è utile partire da qual è l’obiettivo principale della Direttiva NIS2. Le organizzazioni italiane che devono ancora verificare la propria posizione possono consultare le indicazioni su ACN e l’elenco dei soggetti NIS2.
Domande frequenti sulla gestione degli incidenti transfrontalieri NIS2
- Cosa deve includere la notifica di un incidente con impatto transfrontaliero?
- Secondo l’Articolo 23 della Direttiva NIS2, la notifica deve contenere informazioni specifiche sugli eventuali impatti transfrontalieri dell’incidente. Questi dati servono al CSIRT o all’autorità competente per valutare se attivare meccanismi di cooperazione con altri Stati Membri.
- Chi è il Punto di Contatto Unico (SPOC) e qual è il suo ruolo?
- Ogni Stato Membro deve designare uno SPOC, che funge da punto di collegamento centrale per la cooperazione transfrontaliera in materia di cybersicurezza. Lo SPOC coordina la comunicazione tra autorità competenti, CSIRT e altri enti rilevanti, sia all’interno dell’UE sia con Paesi terzi.
- Cosa fa EU-CyCLONe e quando viene attivata?
- EU-CyCLONe (European Cyber Crisis Liaison Organisation Network) supporta la gestione coordinata di incidenti e crisi di cybersicurezza su larga scala a livello operativo. Viene attivata negli scenari di maggiore entità, riunendo le autorità di gestione delle crisi informatiche degli Stati Membri per facilitare lo scambio di informazioni e coordinare le risposte.
Vuoi avviare un percorso concreto verso la compliance NIS2?
Affidati a ISGroup per:
- Implementazione NIS2 conforme e allineata alle normative
- Valutazione completa dei requisiti di compliance
- Supporto operativo in ogni fase, dalla pianificazione alla messa in opera

